Importazione Parallela
L’importazione parallela dei farmaci, è una legittima forma di scambio tra Stati Membri dell’Unione Europea, espressione del principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’ UE e dello Spazio economico Europeo fondata sull’articolo 28 e 30 del Trattato CE.
Il medicinale importato è sostanzialmente identico per composizione qualitativa e quantitativa dei principi attivi, dosaggio, indicazioni, posologia ed effetti secondari a quello posto in commercio nel paese di importazione e venduto dalle farmacia. Può essere posto in commercio previa autorizzazione da parte dell’Aifa, e secondo diverse tipologie di confezionamento, ovvero riconfezionato o rietichettato da parte di officine autorizzate al confezionamento di farmaci.
Ogni prodotto è corredato da Foglio illustrativo, contraddistinto da un proprio codice AIC, dal bollino farmaceutico ed è reperibile nelle principali banche dati di categoria.
Artt. 28 e 30 del Trattato CE (Libera circolazione delle merci). Linee generali del 2001 non possono sostituirsi ad una legislazione specifica.
Comunicazione della Commissione Europea sulle importazioni parallele di specialità medicinali del 30/12/2003 n. 839. Riassume gli orientamenti della Corte di Giustizia ma non trattandosi di una Direttiva non ha valore di legge e per quanto completo e attendibile resta solo un documento di riferimento.